Art. 13.
(Assemblea e collegio sindacale).

      1. Lo statuto della società indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza dell'azionista.
      2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità dell'articolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dall'articolo 8, comma 3, della presente legge.